(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018). IL VICEPRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive); Visto in particolare l'art. 61, della citata legge regionale n. 21/2016 che prevede contributi a favore di enti pubblici per: a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attivita' turistica; b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavita' naturali di interesse turistico; c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionati; d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto il testo del «Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61, della L.R. n. 21/2016» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 710; Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa e di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della L.R. n. 21/2016» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. BOLZONELLO