(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018). 
 
                          IL VICEPRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive); 
  Visto in particolare l'art. 61, della  citata  legge  regionale  n.
21/2016 che prevede contributi a favore di enti pubblici per: 
    a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti  e
opere e strutture complementari all'attivita' turistica; 
    b) la  realizzazione  e  l'ammodernamento  di  impianti  e  opere
finalizzati al miglior utilizzo delle cavita' naturali  di  interesse
turistico; 
    c) l'ammodernamento  di  impianti  turistico  sportivi,  compresi
quelli di risalita e relative pertinenze  e  piste  di  discesa,  nei
comuni contigui ai poli turistici invernali della  regione  ovvero  a
essi funzionati; 
    d) la ristrutturazione  e  l'ampliamento  di  centri  di  turismo
congressuale; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto il testo del «Regolamento recante i criteri  e  le  modalita'
per la concessione di contributi ad enti pubblici per  infrastrutture
turistiche, come definiti dall'art. 61,  della  L.R.  n.  21/2016»  e
ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018,
n. 710; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa e di efficacia della citata  deliberazione  della  Giunta
regionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita'  per
la concessione di contributi  ad  enti  pubblici  per  infrastrutture
turistiche, come definiti dall'art. 61 della  L.R.  n.  21/2016»  nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                             BOLZONELLO